Viaggio di nozze rovinato: un’occasione di vita persa
In caso di viaggio di nozze rovinato è possibile ottenere il risarcimento dei danni morali o da vacanza rovinata. Ciò soprattutto in considerazione della irripetibilità della occasione di vita rovinata a causa dell’inadempimento del Tour Operator.
È vero, il risarcimento del danno per viaggio di nozze rovinato non ti restituirà il tempo perduto e l’occasione di trascorrere con gioia e serenità questo momento unico col tuo partner. Quantomeno, però, potrai consolarti chiedendo (ed ottenendo) un ristoro economico di solito molto cospicuo.
Ma facciamo un passo indietro, e ricostruiamo le norme principali che riguardano questa casistica.
La disciplina applicabile al Viaggio di nozze rovinato
Oggi, il Codice del turismo, di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, prevede espressamente, all’articolo 47, la risarcibilità del danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
In particolare, si prevede che il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dallo scioglimento del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
La legislazione di settore concernente i pacchetti turistici, in sintesi, ha reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei danni morali o da vacanza rovinata (disagio psicofisico derivante dalla mancata realizzazione della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento dell’organizzatore.
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 12 marzo 2002, n. 168, ha affermato che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso.
Il danno morale “da vacanza rovinata”, quindi, è inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata e lo stesso inadempimento del Tour Operator costituisce anche la prova del verificarsi del danno, visto che gli stati psichici interiori del danneggiato non possono formare oggetto di prova e sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” stessa.
Tutela i tuoi diritti
Se anche tu sei stato sfortunato protagonista di un Viaggio di nozze rovinato, per ottenere il tuo risarcimento puoi rivolgerti Gratuitamente ad SosConsumatori.
Per tutelare i tuoi diritti clicca qui e compila tutti i campi del Form, avendo cura di descrivere sinteticamente i fatti che ti sono capitati.
Una volta compilati tutti i campi, clicca “Invia il Modulo”.
Nel giro di poche ore sarai contattato da un consulente specializzato di SosConsumatori, divisione SosViaggiatore, che, raccolta la documentazione eventualmente necessaria, si preoccuperà di gestire gratuitamente e velocemente la vertenza, all’esito della quale riceverai l’assegno direttamente presso il tuo domicilio.
[wpshortcodead id=”hafun5b352c3b66342″]