L’acquisto di un biglietto aereo, pur essendo un’azione banale, è spesso legata ad una serie di attente e ponderate analisi che i consumatori (viaggiatori) attuano per risparmiare. La strategia più adottata e ritenuta più efficace è quella di prenotare/acquistare con largo anticipo il biglietto aereo risparmiando, in questo modo, sul prezzo del volo.
Ma cosa succede se, per motivi di salute, dopo aver prenotato un weekend o una vacanza non puoi più partire?
Niente paura! In questo articolo daremo risposte concrete alle tue domande e acquisirai le informazioni necessarie per non farti cogliere impreparato ed ottenere ciò che ti spetta di diritto!
Innanzitutto, sappi che (come vedrai di seguito) esistono normative sia italiane che europee che tutelano il viaggiatore e che gli consentono di ottenere il rimborso del biglietto aereo per motivi di salute.
Hai infatti, la possibilità di essere rimborsato anche nel caso in cui tu non abbia stipulato alcun tipo di assicurazione con la compagnia!
Quindi, se ti sei rivolto all’agenzia di viaggio presso la quale hai prenotato il volo per ottenere il rimborso del biglietto aereo per motivi di salute e ti è stato detto che non è possibile e/o ti è stata omessa la possibilità del rimborso totale, sappi che stanno sbagliando clamorosamente.

Cosa prevede la legislazione italiana?
L’art. 79 del Codice del Turismo prevede che, nel caso in cui il viaggiatore, per un fatto imprevisto ed imprevedibile (causa di forza maggiore), dovesse trovarsi nelle condizioni di non poter più partire e quindi di dover annullare il viaggio, può richiedere il rimborso del volo senza dover pagare alcuna penale.
Viene considerato imprevisto ed imprevedibile qualsiasi fatto che possa incidere nella sfera personale del viaggiatore, costringendo quest’ultimo a dover rinunciare al viaggio a seguito di un’improvvisa malattia, un lutto o altro evento che sia improvvisamente accaduto dopo la stipula del contratto.
In sintesi, l’art. 79 consente di:
- Annullare il viaggio;
- Avere un rimborso del biglietto aereo pur non avendo stipulato un’assicurazione;
- Evitare di pagare penali.
All’art. 79 del Codice del Turismo, si aggiunge l’art. 1463 del Codice Civile che tutela il viaggiatore sia per la vacanza annullata per motivi di salute, che per il rimborso del biglietto aereo.
L’art. 1463 del Codice Civile afferma che nei contratti con prestazioni corrispettive si ha la risoluzione del contratto se per casi non attribuibili ad una parte (viaggiatore/consumatore) la prestazione (obbligazione) diventa impossibile, anche se la prestazione dell’altra parte (tour operator) è ancora possibile.
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Posso chiedere il rimborso del biglietto per motivi di salute se “l’imprevisto” coinvolge un parente/congiunto?
Il rimborso del biglietto aereo per un fatto imprevisto ed imprevedibile può essere richiesto anche se quest’ultimo coinvolge un parente o un congiunto.
A tal proposito, la sentenza ord. ex art. 702 bis c.p.c. del 02/10/2014 rappresenta il precedente giuridico che ha reso possibile la tutela del viaggiatore, ai fini di un rimborso del biglietto aereo, anche quando l’imprevisto (malattia/incidente/lutto) coinvolge un congiunto.
Il caso riguarda una coppia di Torino in procinto di partire per un viaggio di nozze. Poco prima del viaggio, la madre di lei, separata e da sola in casa, viene colpita da un ictus. Di conseguenza, essendo la figlia l’unica in grado di poterle dare assistenza, si vede costretta a dover rinunciare al viaggio, e con essa, ovviamente anche il marito.
Il Tribunale di Torino con la sentenza ord. ex art. 702 bis c.p.c. del 02/10/2014 sancisce che il ricovero della donna colpita da ictus costituisce un fatto imprevisto e imprevedibile (“sopraggiunto”) in nessun modo imputabile alla coppia (ricorrenti) giustificando quindi, la risoluzione del contratto e la restituzione da parte della compagnia aerea delle somme versate dai “ricorrenti”.
Com’è cambiata la normativa europea per la tutela dei viaggiatori?
Fino al 2015, ovvero fino a quando l’offerta turistica era prevalentemente affidata ai Tour Operator di maggior rilievo e alle principali agenzie di viaggio, la normativa europea che regolava gli accordi turistici era la Direttiva U.E. 90/314/C.E.E. Quest’ultima, era stata prodotta in un momento storico, durante il quale le abitudini degli utenti consumatori erano molto diverse e lontane da quelle attuali.
Con l’avvento di Internet e soprattutto dei social però, le abitudini dei consumatori sono molto cambiate. Sempre più persone hanno iniziato a prenotare voli (e tanto altro) online, trovando spesso offerte anche più vantaggiose di quelle proposte dalle agenzie di viaggio. La Direttiva UE 90/314 CEE quindi, non possedendo più gli strumenti adeguati a rispondere a tutte le esigenze della clientela, lasciava eccessiva discrezionalità ai Parlamenti dei vari Stati europei su come disciplinare il settore turistico, creando di conseguenza una frammentazione legislativa.
Tutto ciò, produsse un clima di incertezza nei legislatori ed un sistema di squilibri tra i vari operatori turistici dei diversi Stati membri.
A tal proposito, nel Novembre 2015 venne abrogata la Direttiva UE 90/314 CEE ed al suo posto fu approvata una nuova normativa, la Direttiva UE n. 2015/2302.
Quest’ultima, entrata in vigore il 1°Luglio 2018, ha lo scopo di tutelare i consumatori aggiornando la normativa riguardante i pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati.
La Direttiva 2015/2302 mira a colmare quel gap legislativo lasciato dalla vecchia Direttiva, che in un’epoca ormai molto digitalizzata e social, non riusciva più a garantire una certa tutela a coloro i quali acquistavano servizi turistici non più tramite i tradizionali canali, ma bensì tramite nuove piattaforme del tutto online.
All’interno della nuova Direttiva è introdotta anche la parola “pacchetto”. Tale definizione viene espressamente utilizzata per riferirsi alla combinazione di almeno due tipi di servizi turistici, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, sia nell’ipotesi in cui i servizi turistici siano previsti in contratti separati con diversi fornitori, sia che i diversi servizi siano stati combinati dallo stesso professionista.
Cosa devi fare per ottenere il rimborso del biglietto per motivi di salute?
Se per motivi di salute, dopo aver prenotato un weekend o una vacanza, non puoi più partire, puoi richiedere il rimborso del biglietto aereo senza dover pagare alcuna penale. Hai infatti, la possibilità di essere rimborsato anche nel caso in cui tu non abbia stipulato alcun tipo di assicurazione con la compagnia e anche se “l’imprevisto” coinvolge un parente/congiunto. Tuttavia, benché ci siano diverse normative nazionali ed europee a tutela del viaggiatore, ancora capita che, i tour operator o le agenzie, omettono ai loro clienti la possibilità del rimborso totale, adducendo come scusa il fatto che, in fase di prenotazione del volo o di un pacchetto turistico, non sia stata stipulata alcuna assicurazione.
In questo modo, rischierai di ricevere solo una parte del rimborso, perdendo il diritto di ottenere ciò che in realtà ti spetterebbe. Quindi se vorresti supporto nella gestione della tua pratica per il rimorso e vuoi essere sicuro di ottenere tutto ciò che ti spetta, non esitare a contattare SosViaggiatore. Ti sarà fornita tutta l’assistenza Gratuita di cui hai bisogno!