Tutto ciò che devi sapere sui diritti del passeggero

Diritti del passeggeroL’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento in Italia  è l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, Italia, Tel +390644596-1, Fax: +39 0644596493, cartadiritti@enac.gov.it, http://www.enac.gov.it. Per informazioni in merito agli organismi responsabili dell’applicazione del Regolamento negli altri Stati membri dell’UE, vi preghiamo di  cliccare qui o di rivolgervi alla biglietteria Ryanair dell’aeroporto.

Questo avviso contiene importanti informazioni in merito ai diritti del passeggero previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“Regolamento”) applicabile nei seguenti casi:

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NEGATO IMBARCO

Ryanair, come prassi, non pratica l’overbooking, ovvero la prenotazione di passeggeri in numero superiore ai posti disponibili. Tuttavia, nell’improbabile ipotesi che non vi sia posto disponibile per un passeggero che disponga di una prenotazione confermata, prima di negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti Ryanair

fa appello a volontari disposti a rinunciare al proprio posto in cambio di

una compensazione da concordare tra il volontario e la compagnia. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente e Ryanair neghi l’imbarco a passeggeri non consenzienti, questi godono dei diritti descritti di seguito.

RITARDO DEL VOLO

Qualora  Ryanair  possa  ragionevolmente  prevedere  che  il  volo  sarà

ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto, di due o più ore per tutte le tratte inferiori a 1500 km, o di tre ore o più per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km, i passeggeri godono dei diritti descritti di seguito.

CANCELLAZIONE DEL VOLO

In caso di cancellazione del volo, ogni persona gode dei diritti del passeggero descritti di seguito (si vedano le sezioni 1.; 2.; e 3. di seguito). Ryanair potrà rifiutare la compensazione pecuniaria nei seguenti casi:

  1. DIRITTO A COMPENSAZIONE PECUNIARIA

In caso di negato imbarco senza consenso o se il proprio volo è cancellato o ha subito un ritardo di più di 3 ore rispetto all’orario di atterraggio inizialmente previsto (e salvo il verificarsi di una circostanza di carattere eccezionale), il passeggero ha diritto a ricevere dal vettore il seguente risarcimento:

Se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non è posteriore all’orario di arrivo originale possiamo distinguere due casi:

la compensazione di cui sopra potrà essere ridotta del 50%. Le distanze sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.

  1. DIRITTO A RIMBORSO O  AL RIAVVIAMENTO

I passeggeri a cui sia negato l’imbarco (volontariamente o involontariamente) o il cui volo sia cancellato, hanno diritto a scegliere fra:

a)   il   rimborso, in base a quanto previsto dall’Articolo 8 (1) del Regolamento entro sette giorni con le modalità previste dall’Articolo 7(3) del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero; oppure:
b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
c) l’imbarco su un volo alternativo  verso  la  destinazione finale, in condizioni  di trasporto comparabili, in una data successiva di gradimento del passeggero, a seconda della disponibilità di posti.

Se il volo è ritardato di almeno cinque ore e il passeggero sceglie di rinunciare al viaggio, ha diritto al rimborso nei termini descritti al punto (a).

  1. DIRITTO AD ASSISTENZA

In caso di negato imbarco senza consenso o se il volo viene cancellato o ritardato di oltre due ore, il passeggero ha diritto a titolo gratuito a:

a) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, a patto che ciò non provochi un ulteriore ritardo nella partenza del velivolo;
b) due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
c) sistemazione in albergo ove si rendano necessari uno o più pernottamenti o un soggiorno più lungo di quello originariamente previsto dal passeggero;
d) trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione (albergo o altro) e viceversa.

Se il volo è ritardato nelle modalità previste nella sezione “Ritardo del volo” soprastante o cancellato senza che il passeggero ne sia informato prima del suo arrivo all’aeroporto di partenza, questi avrà diritto a quanto elencato ai punti (a) e (b) di cui sopra. Se si prevede ragionevolmente che, in seguito al ritardo del volo o alla risistemazione del passeggero su un volo alternativo per la cancellazione di quello originale, il nuovo orario di partenza sarà spostato di almeno un giorno rispetto a quello originale, Ryanair offrirà ai passeggeri anche quanto elencato ai punti (c) e (d).

Ove Ryanair non sia in grado di fornire direttamente le forme di assistenza descritte in questo paragrafo, rimborserà ai passeggeri le spese di entità ragionevole sostenute a tale titolo dietro presentazione di richiesta di rimborso corredata da ricevute a: Ryanair Customer Services Dept., P.O Box 11451, Swords, Co.Dublin, Irlanda.

Se anche tu hai avuto problemi con i voli aerei e necessiti di consulenza puoi rivolgerti alla nostra Associazione sosutenticonsumatori.it/, dove i migliori consulenti della materia Ti seguiranno passo passo per far valere i diritti del passeggero, per inoltrare la richiesta di rimborso e per qualsiasi esigenza relativa alla domanda.


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