Cancellazione del volo; ai fini del risarcimento è bene fare chiarezza su cosa si intenda con questa espressione così intuitiva eppure sotto certi aspetti ostica per il consumatore.

Essa può infatti essere ricondotta anche al caso in cui l’aereo sebbene partito, per una qualsivoglia ragione, rientri all’aereoporto di partenza ed i passeggeri siano costretti a trasferirsi su altri voli.

Ancora, la nozione di risarcimento supplementare deve essere interpretata nel senso che consente al giudice, la possibilità di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. 

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